Home

 
 

Possono accedere all’albo dei Mediatori/Conciliatori professionali tutti gli iscritti ad ordini professionali e chi è in possesso di laurea anche triennale.

Per essere ammessi all’Albo, l’interessato dovrà stampare la domanda di iscrizione per conciliatori/mediatore professionale, presente su questo sito, compilarla, secondo le istruzioni in essa indicate ed inviarla secondo le modalità specificate nella domanda medesima. 

Ricordiamo che l’iscrizione all’Albo degli arbitri è facoltativa ed è consentita a tutti gli esercenti, professioni, arti e mestieri, basta compilare la domanda di iscrizione ARBITRO, secondo le modalità specificate nella domanda medesima.

AVVERTENZA

I soggetti iscritti in uno degli ordini o albi professionali sotto elencati, possono frequentare regolarmente un  corso di formazione per ottenere la qualifica di mediatore professionale idonea ad essere designato da un ORGANISMO a risolvere controversie in materie civile e commerciale.

In Italia gli Ordini professionali riconosciuti dalla legge, per il cui accesso è necessario il diploma di laurea sono:


    * il Consiglio Nazionale del Notariato, quale ordine dei notai ai sensi della legge n. 89 del 1913;

    * il Consiglio Nazionale Ingegneri, ai sensi della legge n. 1395/1923, RD n. 25la 37/1925, D. Lgt. n. 382/1944;

    * l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963 n. 69;

    * il Consiglio Nazionale dei Chimici, ai sensi del R.D. del 1º marzo 1928, n. 842, della L. 25 aprile 1938, n. 897, del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382;

    * l'Ordine Nazionale Forense, quale ordine degli avvocati, ai sensi del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. in legge 22 gennaio 1934 n. 36;

    * il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ai sensi della legge n. 1395/1923, che ha assunto la sua attuale denominazione, che sostituisce quella originaria di Consiglio Nazionale Architetti, a seguito al DPR n. 328/2001;

    * l'Ordine Nazionale degli Attuari, ai sensi della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

    * l'Ordine Nazionale dei Biologi, ai sensi della legge n. 396/1967;

    * la Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233;

    * la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani ai sensi del D. Lgs. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233 e DPR 5 aprile 1950 n. 221;

    * la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233;

    * il Consiglio Nazionale dei Geologi, ai sensi della legge n. 112/1963;

    * l'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali, ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

    * l'Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro, ai sensi della legge n. 12/1979;

    * Ordine degli Psicologi ai sensi della legge 18 febbraio 1989 n. 56;

    * l'Ordine degli Assistenti Sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84;

    * l'Ordine dei Tecnologi Alimentari ai sensi della legge 18 gennaio 1994 n. 59;

    * Ordine dei consulenti in proprietà industriale, ai sensi del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, recante Codice della Proprietà Industriale, agli artt. 221 ss.;

    * l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale nuovo unificato Ordine dei Dottori commercialisti e del Collegio dei Ragionieri, prevista dal D. Lgs. n. 139/2005 ed entrata in vigore il 1º gennaio 2008;

    * Qualora si tratti di professioni per il cui accesso sia necessario il diploma di un istituto secondario di secondo grado si parlerà di Collegio, di recente aperto anche ai laureati con diploma di laurea triennale. Essi sono:

    * l'Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, ai sensi della legge 6 giugno 1986 n. 251;

    * Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, ai sensi del RD 11 febbraio 1929 n. 274 e del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382;

    * Collegi regionali e provinciali delle Guide alpine, ai sensi legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6;

    * Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell'infanzia, ai sensi della legge 29 ottobre 1954 n. 1049;

    * Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233;

    * Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, ai sensi della legge 21 febbraio 1991 n. 54;

    * Consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi del RD 11 febbraio 1929 n. 275;

    * Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale, ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.


Vi sono poi degli organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale come il Albo unico dei Promotori Finanziari, ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

È infine da ricordare che, nonostante la tendenza generale sia a riconoscere sempre più professioni organizzate, alcuni ordini professionali sono stati invece aboliti, ad esempio il Consiglio nazionale degli Ordini degli Agenti di Cambio e Procuratori di Borsa, esistito fra il 1967 ed il 1998.